Trascrizioni

Le trascrizioni immobiliari

La trascrizione immobiliare rappresenta il più importante strumento di pubblicità legale previsto dal nostro ordinamento: è il mezzo principale attraverso il quale si rendono opponibili ai terzi le vicende giuridiche relativa ai beni immobili presenti sul territorio nazionale.

Le formalità di conservatoria nascono, quindi, dall’esigenza di rendere pubblica la costituzione, modifica o estinzione di un diritto reale posto su un bene immobile: trova la sua funzione principale nel dirimere il conflitto fra più aventi causa da uno stesso soggetto, in riferimento al medesimo diritto acquistato, oltre a stabilire, nel caso di trasferimenti a più persone di uno stesso immobile, quale sia l’acquisto che debba prevalere sull’altro (pubblicità dichiarativa).

Nel caso di trasferimento di diritti immobiliari, il codice civile stabilisce che a prevalere non sia l’acquirente che abbia contratto per primo, ma colui che, viceversa, abbia trascritto per primo il proprio acquisto, ancorché successivo. Quindi, lo strumento della trascrizione conferisce un regime di certezza e continuità tra i vari soggetti acquirenti ed alienanti.

La trascrizione si realizza mediante la registrazione del titolo negli appositi registri immobiliari generale e particolare della conservatoria competente per territorio: Milano 1 per gli immobili siti nel comune di Milano, Milano 2 per gli immobili ubicati in provincia.

Nel caso dell’ipoteca, il diritto stesso di privilegio si costituisce mediante l’iscrizione presso i registri immobiliari, senza la quale il titolo da cui nasce la garanzia non avrebbe alcuna efficacia (pubblicità costitutiva).

Entro 30 giorni dalla data di emissione del titolo che genera il diritto (sentenza, provvedimento giudiziario, scrittura privata, atto dell’ufficiale giudiziario), è necessario presentare la nota di trascrizione presso la competente conservatoria: la nota sarà registrata dal Conservatore il giorno stesso della presentazione.

Ai sensi dell’art.2643 e ss. c.c., gli atti che devono rendersi pubblici a mezzo trascrizione per la loro efficacia ed ai fini dell’opponibilità ai terzi, sono:
  1. contratti che trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto e superficie su beni immobili o ne costituiscono la comunione e gli atti di rinunzia degli stessi;
  2. contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano servitù prediali, diritto di uso sopra beni immobili, diritto di abitazione e gli atti di rinunzia degli stessi;
  3. contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano servitù prediali, diritto di uso sopra beni immobili, diritto di abitazione e gli atti di rinunzia degli stessi;
  4. i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari;
  5. i contratti di locazione di beni immobili con durata superiore a 9 anni, gli atti e le sentenze da cui risulta la liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di 3 anni;
  6. gli atti, le sentenze e le transazioni che hanno per oggetto controversie o accordi sui diritti menzionati.

LE TUE FORMALITÀ DI CONSERVATORIA IN UN CLIC

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