Il sequestro conservativo è una misura cautelare, concessa al creditore mediante provvedimento giudiziale, quando sussista un fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito.
Ai sensi dell’art. 2693 c.c. il provvedimento (decreto o ordinanza) che ordina l’apposizione del sequestro conservativo deve essere trascritto dopo la notificazione del provvedimento stesso, al fine di esplicare i propri effetti di garanzia, disposti dall’art. 2906 c.c.
il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore ottiene una sentenza di condanna esecutiva, che andrà annotata nei pubblici registri ai sensi dell’art. 686 c.p.c. affinché il sequestrante partecipi alla distribuzione dei beni oggetto di esecuzione.