Cancellazioni e Annotazioni

Cancellazioni e Annotazioni

Qualsiasi formalità trascritta nei registri immobiliari può essere cancellata o subire una modifica (annotazione) al presentarsi di determinate circostanze.

 

  • Ai sensi dell’art. 624 c.p.c., nei casi di sospensione del processo esecutivo, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione delle trascrizioni del pignoramento; mediante l’ordinanza che pronuncia l’estinzione è disposta sempre la cancellazione della trascrizione.

 

 

  • Ai sensi dell’art. 2878 c.c. l’ipoteca si estingue con la cancellazione dell’iscrizione, con la rinunzia del creditore o con la pronuncia del provvedimento che trasferisce all’ acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione dell’ipoteca.

 

  • Ai sensi dell’art. 2879 c.c. la rinunzia non ha effetto nei confronti di terzi che anteriormente alla cancellazione abbiano acquisito il diritto all’ ipoteca medesima ed eseguito la relativa estinzione di cui all’ art. 2843 c.c.

 

 

  • Ai sensi dell’art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione delle domande di cui agli artt. 2652 e 2653  c.c. o dei contratti preliminari e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.

 

 

  • Ai sensi dell’art. 2655 c.c., qualora un atto trascritto sia dichiarato da una sentenza o da una convenzione nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l’annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l’avveramento della condizione, devono annotarsi a margine della trascrizione dell’atto.

 

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