Ai sensi dell’art. 2643 c.c. si devono rendere pubblici mediante trascrizione le transazioni o i contratti:
- che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
- che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto, superficie, diritti del concedente e dell’enfiteuta su beni immobili;
- che costituiscono la comunione dei diritti descritti nel punto n.2;
- che costituiscono o modificano servitù prediali, diritto d’uso e abitazione su beni immobili;
- atti tra vivi di rinunzia ai summenzionati diritti;
- di locazione di beni immobili con durata superiore a 9 anni;
- di società e di associazioni e consorzi con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede 19 anni o è indeterminata;
- di tutte le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai diritti suindicati.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2645 c.c., è soggetto a trascrizione ogni altro atto o provvedimento che produce, in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari, taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c., salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.