Eredità e Successioni

Eredità e successioni

La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi. Per patrimonio ereditario s’intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi, ma anche passivi trasmissibili al momento della morte.

Pertanto, l’eredità può essere accettata o rinunziata dagli eredi del de cuius; in ogni caso, nell’ ipotesi in cui vi siano beni immobili nel patrimonio ereditario, è necessario, un volta fatta la dichiarazione di successione, trascrivere le proprie determinazioni presso i registri pubblici immobiliari.

A) Trascrizione accettazione espressa o tacita di eredità 

Ai sensi dell’art. 2648 c.c. , si deve trascrivere l’accettazione espressa o tacita dell’ eredita’ che importi l’acquisto dei diritti di cui ai nn 1-2 e 4 dell’art. 2643 c.c. o liberazione dai medesimi e l’acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell’ eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all’ eredità, contenuta in atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

B) Accertamento di eredità con beneficio d’inventario

Ai sensi dell’art. 484 c.c., l’accettazione col beneficio di inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario di apertura della successione ed e’ inserita nel registro delle successioni e conservato nello stesso Tribunale.
Entro un mese dall’ inserzione la dichiarazione deve essere trascritta a cura del Cancelliere presso l’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si e’ aperta la successione.

C) Trascrizione rinunzia all’ eredità pura e semplice

Ai sensi dell’art. 519 c.c., la rinunzia all’ eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si e’ aperta la successione e inserita nel registro delle successioni mediante trascrizioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché alcune delle parti non siano osservate le forme indicate nel periodo precedente.



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