Domande giudiziali

La domanda giudiziale è l’atto attraverso il quale una parte chiede al giudice il riconoscimento di un determinato diritto, in relazione al quale è sorta una controversia.

A) Ai sensi dell’art. 2646 c.c. si devono trascrivere:

  1. le domande di divisione giudiziale ed i relativi atti di opposizione ai sensi dell’art. 1113 c.c.;
  2. le divisioni che hanno per oggetto beni immobili;
  3. i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto; 
  4. i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.
B) Ai sensi dell’art. 2652 c.c., qualora si riferiscano ai diritti di cui all’art. 2645 c.c., si devono trascrivere le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione che sono stati compiuti in pregiudizio dei creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dei terzi di buona fede, in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Inoltre, ai sensi dell’art 2652 c.c., qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’ art. 2643 c.c., si devono trascrivere le domande giudiziali dirette ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre.

C) Ai sensi dell’art. 2653 devono essere trascritte le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all’ accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunciata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro chi ha acquistato diritti dal medesimo in base ad un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda.

Ai sensi dell’art. 2654 c.c. la trascrizione degli atti e delle domande indicate negli artt. 2652-2653 c.c. deve essere anche annotata a margine della trascrizione o iscrizione quando si riferisce a un diritto trascritto o iscritto.

Ai sensi dell’art. 2668 bis c.c. la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per 20 anni.
L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine; per la rinnovazione è necessario presentare in conservatoria una nota in doppio originale conforme a quella della precedente, in cui si dichiari che si intende rinnovare le trascrizione originario.