Ai sensi dell’art. 2643 c.c. si devono rendere pubblici mediante trascrizione:
i provvedimenti con i quali nell’ esecuzione forzata si trasferiscono le proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
le sentenze da cui risulta la liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti per un termine maggiore di 3 anni;
le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividendi e i verbali di estrazione a sorte delle quote;
le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei seguenti diritti: proprietà, usufrutto, superficie, diritti del concedente e dell’enfiteuta, diritti edificatori, servitù prediali, diritto di uso, diritto di abitazione.
Ai sensi dell’art. 2651 c.c. si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione, ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione, il diritto di proprietà’, usufrutto, superficie, uso e abitazione.