Ipoteca

Ipoteca

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia costituito sui beni immobili di proprietà del debitore, al fine di assicurare, in caso di insolvenza, l'adempimento dell’obbligazione, attraverso la vendita forzata del bene.

Ai sensi dell’art. 2808 l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del proprio credito, con preferenza sul prezzo ricavato.

L’iscrizione dell’ipoteca, legale o giudiziale, è quindi un adempimento imprescindibile per la tutela del proprio diritto creditorio, posto che il diritto stesso si costituisce attraverso l’iscrizione presso i pubblici registri immobiliari competenti (pubblicità costitutiva).

Ai sensi dell’art 2808 c.c., l’ipoteca può essere:

- giudiziale, ovvero nascere da sentenza di condanna o da altro titolo giudiziale al quale la legge attribuisce tale effetto (v. decreto ingiuntivo o sentenza di divorzio);

- legale, nei soli casi tipici previsti dall’art. 2817 c.c.

- volontaria: se nasce per volontà delle parti, da un contratto o da dichiarazione unilaterale.

L’iscrizione dell’ipoteca conserva il suo effetto per 20 anni, ai sensi dell’art. 2850 c.c., è comunque possibile rinnovarla mediante una nuova nota in doppio originale conforme alla precedente.
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