Il pignoramento è l’atto dell’ufficiale Giudiziario con il quale si dà inizio all’ esecuzione forzata sui beni del debitore.
Ai sensi dell’art. 2693 c.c. si deve trascrivere l’atto di pignoramento notificato dall’ Ufficiale Giudiziario al fine di scongiurare gli effetti di atti di alienazione o vincoli relativi agli immobili pignorati posti in essere da terzi in data posteriore alla trascrizione del pignoramento,
ai sensi degli artt. 2913, 2914, 2915, 2916 c.c.
La trascrizione del verbale di pignoramento conserva il suo effetto per 20 anni, ma può essere rinnovato prima della scadenza attraverso la presentazione al conservatore della nota in doppio originale conforme alla precedente trascrizione.