Il verbale di separazione
giudiziale, omologato con decreto del Tribunale, è un vero e proprio atto pubblico a tutti gli effetti di legge, pertanto, ai sensi dell’art. 2657 c.c., è titolo idoneo per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari al fine di tutelare i diritti reali ivi costituiti o modificati.
Ai sensi dell’art. 2018 la sentenza di divorzio
di condanna è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.